Art. 1
1 / 1In vigore dal 24 ago 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle Autorità Accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 140 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in Cardiologia.
Art. 141. - Alla Facoltà di Medicina e Chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in Cardiologia, con sede presso il Centro cardiologico esistente nella clinica medica dell'Università.
Art. 142. - La durata dei corsi è di tre anni.
Il numero massimo degli iscritti è di venti complessivamente nei tre anni.
Art. 143. - Le materie di insegnamento e la loro ripartizione nei singoli anni sono le seguenti:
Anno 1°:
1) Anatomia dell'apparato cardio-vascolare (annuale);
2) Fisiologia dell'apparato cardio-vascolare (annuale);
3) Semeiotica dell'apparato cardio-vascolare (biennale);
4) Patologia dell'apparato cardio-vascolare (biennale);
5) Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (annuale).
Anno 2°:
1) Semeiotica dell'apparato cardio-vascolare (biennale);
2) Patologia dell'apparato cardio-vascolare (biennale);
3) Radiologia dell'apparato cardio-vascolare (annuale);
4) Clinica dell'apparato cardio-vascolare (biennale).
Anno 3°:
1) Clinica dell'apparato cardio-vascolare (biennale);
2) Farmacologia e terapia medica dell'apparato cardio-vascolare (annuale);
3) Terapia chirurgica dell'apparato cardio-vascolare (annuale).
Gli esami dovranno essere sostenuti al termine di ogni insegnamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 79. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-30;1008#art-1