Art. 2
In vigore dal 16 giu 1963
Fermo il disposto del precedente l'ENEL, previa deliberazione del Comitato dei Ministri, è autorizzato a partecipare ad aumenti del capitale azionario delle suddette Società, nonché a dare alle stesse contributi per il raggiungimento degli scopi di ricerca scientifica pura od applicata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-22;728#art-2