Art. 1
In vigore dal 16 giu 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente la istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
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L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è autorizzato ad assumere, nel termine di un anno, le partecipazioni delle imprese ad esso trasferite nel Centro elettrico sperimentale italiano Giacinto Motta, società per azioni, nonché nel Centro sperimentale stadi ed esperienze, C.I.S.E., società per azioni, e nella I.S.M.E.S., Istituto sperimentale modelli e strutture, società per azioni, previa modificazione degli statuti degli Enti predetti con esclusione di ogni attività che non abbia per oggetto di promuovere la ricerca scientifica pura od applicata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-22;728#art-1