Art. 3
In vigore dal 1 set 1963
I contributi annui a carico dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), vengono determinati in L. 1.700.000 (unmilionesettecentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente e in lire 340.000 (trecentoquarantamila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-21;1040#art-3