Art. 1

In vigore dal 1 set 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche con legge 24 giugno 1950, numero 465; Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova il 14 settembre 1962, per il finanziamento di un posto di assistente, ordinario presso la cattedra di "Chimica biologica" della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Genova.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-21;1040#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo