Art. 2

In vigore dal 30 lug 1963
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 maggio 1963 SEGNI FANFANI - MACRELLI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1963 Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 13. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;987#art-2

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Art. 2 Regolamento per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale. — Testo vigente | Portale Normativo