Art. 1

In vigore dal 30 lug 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 9 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, concernente la emanazione delle nomine per la esecuzione della legge stessa; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, che, firmato dai Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, è pubblicato in allegato al presente decreto.
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