Art. 2

In vigore dal 26 gen 1967
Alla Sezione di Corte di appello di Reggio Calabria sono assegnati; in aggiunta all'organico stabilito per detto ufficio con decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 297, e con la legge 17 novembre 1948, n. 1589, altri due posti di consigliere di Corte di appello ed un posto di sostituto procuratore generale di Corte di appello da trarsi dall'organico della Corte di appello e della Procura generale di Catanzaro.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 31 dicembre 1966, n. 1185 ha disposto (con l'art. 2) che la pianta organica della sezione distaccata di Corte di appello di Reggio di Calabria di cui al presente decreto, e' diminuita di un posto di consigliere di Corte di appello.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-23;527#art-2

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