Art. 1
In vigore dal 26 apr 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l', primo ed ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Visto il parere emesso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 marzo 1963 in ordine alla ripartizione dei posti di aumento;
Sulla proposta del Ministro Guardasigilli;
Decreta:
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Le tabelle A e B, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1957, n. 38, sono sostituite dalle tabelle A e B unite al presente decreto.
Le tabelle C e D annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, con le varianti successive, sono modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalle tabelle C e D unite al presente decreto.
La tabella G annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1962, n. 986, e la tabella I annessa alla legge 9 agosto 1956, n. 1086 sono sostituite dalle tabelle E e F unite al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-23;527#art-1