Art. 2
In vigore dal 15 mag 1963
Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 19 aprile 1963
SEGNI
FANFANI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato
alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 29. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-19;658#art-2