Art. 1

In vigore dal 15 mag 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 77, primo comma e 87, quinto comma della Costituzione; Visto l' della legge 3 febbraio 1963, n. 61, con la quale, in relazione alla modificazione del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, il Governo è stato delegato a provvedere alla revisione delle piante organiche del personale medesimo addetto al Ministero di grazia e giustizia ed agli uffici giudiziari, in conformità a gli organici stabiliti dalle tabelle annesse alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e successive modificazioni; Visto l' della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, modificato dall' della legge 16 luglio 1962, n. 922, concernente la denominazione delle qualifiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta: . Le piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetto agli uffici giudiziari, al servizio ispettivo, al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio superiore della Magistratura, sono stabilite dalle tabelle A, B, C, D, E e F allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-19;658#art-1

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