Art. 2
In vigore dal 26 giu 1963
Per l'impiegato appartenente al ruolo organico unico della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, il rapporto informativo è compilato dal rettore o dalla direttrice, i quali esprimono anche il giudizio complessivo, salvo quanto disposto dal comma seguente.
Il giudizio complessivo per l'impiegato con qualifica superiore a primo ragioniere economo è formulato dal provveditore agli studi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 aprile 1963
SEGNI
FANFANI - GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte, dei conti, addì 4 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 65. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-07;792#art-2