Art. 1
In vigore dal 26 giu 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che ha approvato il testo unico delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, con norme di esecuzione del citato testo unico;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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Il rapporto informativo per il rettore di convitto nazionale è compilato dal provveditore agli studi; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.
Il rapporto informativo per la direttrice di educandato femminile dello Stato è compilato dal provveditore agli studi; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.
Il rapporto informativo per il vice rettore di convitto nazionale, è compilato dal rettore e vistato dal provveditore agli studi, il quale esprime le proprie osservazioni; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.
Il rapporto informativo per la vice direttrice di educandato femminile dello Stato è compilato dalla direttrice e vistato dal provveditore agli studi, il quale esprime le proprie osservazioni; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.
Il rapporto informativo e il giudizio complessivo per il vice rettore aggiunto di convitto nazionale sono formulati dal rettore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-07;792#art-1