Art. 1

In vigore dal 26 giu 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che ha approvato il testo unico delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, con norme di esecuzione del citato testo unico; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . Il rapporto informativo per il rettore di convitto nazionale è compilato dal provveditore agli studi; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione. Il rapporto informativo per la direttrice di educandato femminile dello Stato è compilato dal provveditore agli studi; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione. Il rapporto informativo per il vice rettore di convitto nazionale, è compilato dal rettore e vistato dal provveditore agli studi, il quale esprime le proprie osservazioni; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione. Il rapporto informativo per la vice direttrice di educandato femminile dello Stato è compilato dalla direttrice e vistato dal provveditore agli studi, il quale esprime le proprie osservazioni; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione. Il rapporto informativo e il giudizio complessivo per il vice rettore aggiunto di convitto nazionale sono formulati dal rettore.
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