Art. 2
In vigore dal 1 apr 1964
Alla spesa di due miliardi e trecento milioni di lire necessaria per l'esecuzione dell'Accordo previsto dall' dell'Accordo di cui all'articolo precedente, concluso a Roma l'8 dicembre 1962 tra l'Italia ed i rappresentanti dei portatori di obbligazioni della Compagnia Danubio-Sava-Adriatico e di titoli e cedole emessi dall'antica Compagnia delle Ferrovie del Sud (Suedbahn), si farà fronte con le disponibilità del capitolo 429 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63 concernente gli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole del Trattato di pace e degli Accordi internazionali connessi col Trattato stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 marzo 1963
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - TREMELLONI - TRABUCCHI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 13. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;2366#art-2