Art. 1
In vigore dal 1 apr 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, del Capo provvisorio dello Stato, concernente l'esecuzione del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il bilancio;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore ai sensi del suo articolo 15, all'Accordo tra l'Italia, l'Austria, la Jugoslavia, l'Ungheria, la Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (antica Compagnia delle Ferrovie del Sud, Suedbahn) ed i rappresentanti dei portatori delle obbligazioni di detta Compagnia e dei titoli e cedole emessi dall'antica Compagnia delle Ferrovie del Sud, firmato a Roma l'8 dicembre 1962, nonché agli Accordi previsti dall' dell'Accordo stesso, avente per oggetto il regolamento dei rapporti finanziari derivanti dall'Accordo di Roma dei 29 marzo 1923 concernente la riorganizzazione amministrativa e tecnica della rete della Compagnia delle Ferrovie del Sud, in conformità a quanto previsto dall'Allegato XIV, paragrafo 15, del Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947.
Piena ed intera esecuzione è data, inoltre, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo di cui al comma precedente, al Protocollo, firmato a Roma l'8 dicembre 1962 tra l'Italia, l'Austria e la Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico per il trattamento fiscale della Compagnia stessa.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;2366#art-1