Art. 3
In vigore dal 6 apr 1963
Il presente decreto entra in vigore il giorno, stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 marzo 1963
SEGNI
- FANFANI - TRABUCCHI PICCIONI - TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR - COLOMBO -PRATI - MACHELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei Conti, addì 4 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 79. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-23;408#art-3