Art. 2
In vigore dal 6 apr 1963
Dalla data di entrata in vigore, del presente, decreto, fino al 15 ottobre 1963, è sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per i prodotti compresi nelle sottoindicate voci della, vigente tariffa dei dazi doganali d'importazione:
12.01-A-II 12.01-G-III-c
12.01-A-III 12.01-G-IV-d
12.01-E-II 12.01-G-IV-e
12.01-G-II-b 12.01-G-V-b
12.01-G-II-b 12.01-G-V-c
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-23;408#art-2