Testo Unico delle leggi sul debito pubblicoTitolo II

Art. 35

Abrogato

Operazioni a mezzo di istituti di credito (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 35; legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 6).

In vigore dal 22 dic 2008
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343#art-tud-35

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