Testo Unico delle leggi sul debito pubblico›Titolo II
Art. 35
Abrogato34 / 98Operazioni a mezzo di istituti di credito (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 35; legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 6).
In vigore dal 22 dic 2008
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343#art-tud-35