Art. 3
In vigore dal 11 mar 1963
Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione della tassa di compensazione di cui all' affluiscono al capitolo da istituire nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio finanziario 1962-1963, ed al corrispondente capitolo dell'esercizio successivo, avente la seguente denominazione:
"Tasse di compensazione autorizzate ai sensi dell'art. 226 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-12;169#art-3