Art. 3

In vigore dal 11 mar 1963
Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione della tassa di compensazione di cui all' affluiscono al capitolo da istituire nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio finanziario 1962-1963, ed al corrispondente capitolo dell'esercizio successivo, avente la seguente denominazione: "Tasse di compensazione autorizzate ai sensi dell'art. 226 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-12;169#art-3

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Art. 3 Istituzione, fino al 31 luglio 1963, di una tassa compensativa all'esportazione verso la Francia di frigoriferi domestici e loro parti. — Testo vigente | Portale Normativo