Art. 2
In vigore dal 11 mar 1963
La tassa di cui al precedente articolo è riscossa dalle Dogane, in aggiunta agli altri diritti applicabili alla esportazione dei prodotti cui si riferiscono, e con le norme stabilite in materia di applicazione dei dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-12;169#art-2