Art. 2

In vigore dal 11 mar 1963
La tassa di cui al precedente articolo è riscossa dalle Dogane, in aggiunta agli altri diritti applicabili alla esportazione dei prodotti cui si riferiscono, e con le norme stabilite in materia di applicazione dei dazi doganali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-12;169#art-2

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