Art. 4
In vigore dal 8 giu 1963
L'Università degli studi di Firenze si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto sia il contributo, di cui al precedente , da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-03;677#art-4