Art. 1
In vigore dal 8 giu 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;
Veduti il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 21 giugno 1950, n. 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze il 1 marzo 1962, nonché l'annesso atto aggiuntivo in data 27 giugno 1962, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Gerontologia" della Facoltà di medicina e chirurgia del l'Università di Firenze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-03;677#art-1