Art. 2

In vigore dal 31 mag 1963
È istituito ai sensi degli artt. 63 secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Siderurgia" in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di ingegneria dell'Università di Genova, nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-01-14;659#art-2

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