Art. 1
In vigore dal 31 mag 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 18 settembre 1962 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Genova.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-01-14;659#art-1