Art. 1
In vigore dal 16 gen 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, il quale autorizza il Governo della Repubblica a riunire in testo unico le leggi e i decreti concernenti la Cassa nazionale per la previdenza marinara ed a coordinare le disposizioni stesse con quelle relative alle altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalle Casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie e con le altre leggi dello Stato; gli infortuni e le malattie e con le altre leggi dello Stato;
Visto l', comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia;
Decreta:
.
È approvato il testo unico delle leggi sulla previdenza marinara che, firmato dai Ministri per la marina mercantile per il lavoro e la previdenza sociale, per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia, e pubblicato in allegato al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-rd-1