Art. 1

In vigore dal 16 gen 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, il quale autorizza il Governo della Repubblica a riunire in testo unico le leggi e i decreti concernenti la Cassa nazionale per la previdenza marinara ed a coordinare le disposizioni stesse con quelle relative alle altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalle Casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie e con le altre leggi dello Stato; gli infortuni e le malattie e con le altre leggi dello Stato; Visto l', comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia; Decreta: . È approvato il testo unico delle leggi sulla previdenza marinara che, firmato dai Ministri per la marina mercantile per il lavoro e la previdenza sociale, per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia, e pubblicato in allegato al presente decreto.
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