Art. 4
In vigore dal 7 apr 1963
L'Università degli studi di Torino si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto sia il contributo di cui al precedente da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2050#art-4