Art. 3

In vigore dal 7 apr 1963
I contributi annui a carico della S.p.A. S.A.V.I.D. vengono determinati in lire 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente e in lire 520.000 (cinquecentoventimila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2050#art-3

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