Art. 3
In vigore dal 12 feb 1963
I sottufficiali graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 dicembre 1962
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 3. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-09;1851#art-3