Art. 3

Art. 3

3 / 3
In vigore dal 12 feb 1963
I sottufficiali graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 dicembre 1962 SEGNI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1963 Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 3. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-09;1851#art-3