Art. 2
In vigore dal 12 feb 1963
All'onere derivante dall'esecuzione del presente decreto si farà fronte, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 ottobre 1951, n. 1752, con i fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativi agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi al Trattato medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 12. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-04;1850#art-2