Art. 1
In vigore dal 12 feb 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che dà, esecuzione al Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra l'Italia e la Grecia per il pagamento delle pensioni agli ex cittadini italiani del Dodecaneso, concluso in Atene il 28 novembre 1959 ed allo scambio di Note integrativo effettuato in Atene il 25-29 maggio 1962, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'art. 4 dell'Accordo stesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-04;1850#art-1