Art. 1

In vigore dal 12 feb 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che dà, esecuzione al Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra l'Italia e la Grecia per il pagamento delle pensioni agli ex cittadini italiani del Dodecaneso, concluso in Atene il 28 novembre 1959 ed allo scambio di Note integrativo effettuato in Atene il 25-29 maggio 1962, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'art. 4 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-04;1850#art-1

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