Art. 2
In vigore dal 7 feb 1963
Il Prefetto della provincia di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 dicembre 1962
SEGNI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 93. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-03;1836#art-2