Art. 1
In vigore dal 7 feb 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la istanza in data 14 novembre 1954, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Savenone di Sopra del comune di Pezzaze (Brescia) ha chiesto la aggregazione della frazione medesima al comune di Bovegno;
Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Pezzaze in data 4 settembre 1955, n. 1, del Consiglio comunale di Bovegno in data 8 ottobre 1961, n. 59/61; del Consiglio provinciale di Brescia in data 25 novembre 1961, n. 75, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;
Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 agosto 1962, numero 1676;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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La frazione Savenone di Sopra è distaccata dal comune di Pezzaze ed aggregata al comune di Bovegno, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-03;1836#art-1