Art. 2
In vigore dal 15 gen 1963
È istituita in Ginevra una Rappresentanza diplomatica permanente con rango di Ambasciata, presso il Centro Europeo delle Nazioni Unite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-11-08;1722#art-2