Art. 2

In vigore dal 15 gen 1963
È istituita in Ginevra una Rappresentanza diplomatica permanente con rango di Ambasciata, presso il Centro Europeo delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-11-08;1722#art-2

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Art. 2 Soppressione della Rappresentanza diplomatica permanente, con rango di Legazione, presso il Centro Europeo delle Nazioni Unite in Ginevra ed istituzione nella stessa sede di una Rappresentanza diplomatica permanente con rango di Ambasciata. — Testo vigente | Portale Normativo