Art. 1

In vigore dal 15 gen 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni; Visto l' della legge 4 gennaio 1951, n. 13; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . La Rappresentanza diplomatica permanente, con rango di Legazione, presso il Centro Europeo delle Nazioni Unite in Ginevra, e soppressa.
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