Art. 2

In vigore dal 13 nov 1962
In base al presente atto aggiuntivo viene, inoltre, prorogata fino al 31 ottobre 1973 il termine di scadenza della convenzione stipulata il 3 giugno 1953 e viene aumentato, altresì, il contributo occorrente per la costituzione dello speciale fondo di previdenza ed assistenza prevista dalla convenzione istitutiva del posto stesso; fermi restando tutti gli altri patti e clausole contenuti nelle precedenti convenzioni approvate con i rispettivi decreti del Presidente della Repubblica 17 giugno 1953, n. 539, 30 agosto 1956, n. 1311 e 18 novembre 1961, n. 1214. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 ottobre 1962 SEGNI GUI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1962 Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 72. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1480#art-2

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