Art. 1
In vigore dal 13 nov 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 17 giugno 1952, n. 539, 30 agosto 1956, n. 1311 e 18 novembre 1961, n. 1214;
Veduta la convenzione aggiuntiva in data 29 settembre 1962, intesa a tramutare la destinazione del posto di professore di ruolo convenzionato dall'insegnamento di Diritto costituzionale italiano e comparato a quello di Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma e di prorogare la durata della convenzione stessa;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione aggiuntiva stipulata in Roma, in data 29 settembre 1962, con la quale si conviene che il posto convenzionato di professore di ruolo della Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Roma, originariamente istituito per l'insegnamento di Storia dei trattati e politica internazionale e quindi assegnato con decreto delle Presidente della Repubblica 18 novembre 1961, n. 1214, all'insegnamento di Diritto costituzionale italiano e comparato, venga ora destinato a quello di Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1480#art-1