Art. 2
In vigore dal 18 dic 1962
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1 luglio 1960.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 16 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - TAVIANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 51. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-16;1624#art-2