Art. 1
In vigore dal 18 dic 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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Tra il primo e il secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, 1414, è inserito il seguente:
"Al Vice commissario del Governo spetta una indennità di rappresentanza, la cui misura sarà determinata con la stessa procedura indicata nel precedente comma".
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-16;1624#art-1