Art. 3
In vigore dal 4 apr 1963
In deroga alle vigenti disposizioni è consentita la costruzione di un argine verso la laguna per difendere i terreni suddetti.
La spesa per la costruzione dell'argine e per la sistemazione dei terreni retrostanti è per intero a carico dei possessori e degli enti interessati.
Le dimensioni e le modalità costruttive dell'argine dovranno essere preventivamente approvate dal Magistrato alle acque nei modi di legge e l'opera sarà eseguita sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio del genio civile di Venezia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-15;2040#art-3