Art. 1

In vigore dal 4 apr 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la domanda 15 settembre 1958 della Società "Dragojesolo" corredata da progetto 9 dicembre 1960; Visto il parere del Magistrato alle acque espresso con nota 18 agosto 1961, n. 15384; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici riunito in assemblea generale espresso con il voto 14 dicembre 1961, n. 2169; Visto l'art. 11 delle norme di polizia della laguna di Venezia approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: . Sono permanentemente sottratti ai divieti sanciti per la coltivazione agricola nel perimetro della laguna di Venezia i terreni che trovansi specificatamente indicati nella planimetria scala 1: 25.000 allegata al presente decreto e vistata dal Ministro proponente della superficie di ha 660 (seicentosessanta).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-15;2040#art-1

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