Art. 2
In vigore dal 25 nov 1962
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Statistica sanitaria" in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di economia e commercio - Scuola di statistica - dell'Università di Bologna nella tabella D) annessa ai predetto testo unico e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-15;1536#art-2