Art. 1
In vigore dal 25 nov 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 7 luglio 1962 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-15;1536#art-1