Art. 1

In vigore dal 25 nov 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 7 luglio 1962 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.
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