Art. 21

In vigore dal 12 nov 1964
Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il prole di ruolo, agli effetti della pensione. La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione dei personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indiate del suddetto art. 49, si prescinde dai limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2172#art-21

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Art. 21 Istituzione di un Istituto professionale femminile di Stato in Taranto. — Testo vigente | Portale Normativo