Art. 20
In vigore dal 12 nov 1964
Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali. Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.
In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionale dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti ne campo della produzione e del lavoro.
Quando funzionino scuole coordinate a norma dell' del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo, può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2172#art-20