Art. 2
In vigore dal 12 nov 1964
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.
Essa è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni;
1) scuola professionale per l'abbigliamento, con Sezioni per:
sarta per bambini (triennale)
sarta per donna (n. 2 sezioni) (triennali);
maglierista (biennale).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2168#art-2