Art. 1
In vigore dal 12 nov 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938 n. 2038, convertito nello legge 2 giugno 1939;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
Sulla proposta del Ministro Segretario, di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio
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A decorrere dal 1 ottobre 1932 è istituita in Brescia una Scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale femminile di Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2168#art-1