Art. 21

In vigore dal 12 nov 1964
Il Consiglio di amministrazione si può concedere annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo agli effetti della a pensione. La concessione di tali assegni subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dal l'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889 ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre e modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite e posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo:
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2167#art-21

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