Art. 17

In vigore dal 12 nov 1964
A capo dell'Istituto un preside il quale è in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento sovraintende all'andamento didattico e disciplinaredell'istituto e ne ha la direzione amministrativa. A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta. Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche. Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che la presiede dai direttori di scuole o da uno o più insegnanti tecnici pratici. Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside del governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutato, collegamento da parere sui ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2167#art-17

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